Amministratore di sostegno
Il servizio di amministratore di sostegno tutela le persone con limitazioni parziali o totali della loro autonomia, supportandole nella gestione della vita quotidiana e del patrimonio, con un intervento temporaneo o permanente.
A chi è rivolto
Informazioni sui destinatari del servizio:
A persone con limitazioni dell'autonomia dovute a infermità fisiche, psichiche, età avanzata, dipendenza da sostanze, o altre difficoltà che rendono difficile la gestione della propria vita quotidiana e/o del patrimonio.
Tutte le persone soggette a una qualsiasi apprezzabile limitazione (parziale o totale; temporalmente limitata o prolungata) alla propria autonomia possono beneficiare dell'amministratore di sostegno:
sia per la cura della propria persona, anche con la sua assistenza
sia per problemi connessi alla impossibilità/difficoltà di espressione di volontà anche in relazione a diritti personalissimi (es. consenso ad attività terapeutiche in rapporto a situazioni di corna di vario tipo e grado)
L'impossibilità di provvedere può riferirsi sia agli interessi di cura della persona sia a quelli di conservazione e amministrazione del suo patrimonio, o ambedue congiuntamente.
L'amministrazione di sostegno si applica quindi - soprattutto - alle persone che sono affette da una infermità o una menomazione fisica che non le rende in grado, in tutto o in parte o anche temporaneamente, di esercitare i propri diritti o di soddisfare i propri bisogni vitali, rischiando per questo di recare danno a sé stesse o di essere danneggiate da terzi .
Rientrano in questa casistica quindi anche persone che non possono essere definite abitualmente inferme di mente ma sono affette da una menomazione o infermità psichica, deboli nella mente per l'età o la malattia, indeboliti dalla dipendenza e dall'uso di sostanze stupefacenti o di alcolici, con danno per la loro salute e i loro interessi; in poche parole, si tratta di persone in difficoltà:
- persone molto semplici che non sanno spendere bene le loro risorse e vengono raggirate
- persone che vivono in condizioni di isolamento sociale e di deterioramento abitativo che bisogna rimuovere destinando in modo specifico le loro risorse o parte di esse alle esigenze di cura
- persone deboli che sono incapaci di fare valere i diritti civili basilari (ottenimento di una pensione accessoria, riscossione di affitti, accettazione di eredità, ecc
- persone con disturbi mentali o fragilità psicologiche
- persone con disturbi alla personalità o con comportamenti disordinati
- persone in condizioni di salute precarie per le quali appare necessario attribuire responsabilità di cura ai parenti, ad esempio ad uno dei figli
- alcoldipendenti che indirizzano in prevalenza al bere le risorse, non sono capaci di gestirsi e conducono una vita disordinata
- tossicodipendenti
- barboni, persone che quasi mai sono interdette e cui nessuno pensa
- persone in un'età avanzata che comporta menomazioni fisiche o psichiche che incidono sull'autonomia per cui l'anziano non è in condizioni di provvedere a sé stesso e ai propri interessi
- portatori di handicap con riduzioni apprezzabili della funzionalità di organi e sensi (uditoparola-vista): ad esempio, non vedenti, sordomuti
- analfabeti o persone scarsamente alfabetizzate
Descrizione
Il servizio di amministrazione di sostegno è finalizzato alla tutela delle persone che, per motivi legati alla salute fisica o mentale, non sono in grado di gestire autonomamente la propria vita e il proprio patrimonio. L'amministratore, scelto dal Giudice Tutelare, agisce con il compito di supportare il beneficiario, rispettandone i desideri e le necessità, cercando di limitare al minimo la sua autonomia. L'amministratore agisce in modo flessibile, con l'obiettivo di garantire la dignità e il benessere del beneficiario, sia a livello di cura della persona che di amministrazione del patrimonio.
La finalità dell'amministrazione di sostegno di protezione del più debole si realizza attribuendo all'amministrare lo svolgimento di attività che hanno un rilievo giuridico. Egli compie attività di cura e amministrazione con diretto rilievo giuridico.
Inoltre però, l'amministratore ha un compito più generale di accompagnamento e di comunicazione rivolto al beneficiario con un occhio generale sulla sua persona, quindi tenendo conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario ed informandolo tempestivamente circa gli atti da compiere.
Il beneficiario può dissentire rispetto alle attività dell'amministratore che, deve tempestivamente informare il giudice tutelare di tale dissenso.
Il successo dell'Amministratore di sostegno nel riuscire a superare gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà del beneficiario, impediscono il pieno sviluppo della sua persona, dipende da un lato dalla "bontà" del provvedimento del giudice tutelare, e dall'altro, soprattutto, dalla capacità dell'amministratore di sostegno di promuovere una corretta opera di informazione-cooperazionesostegno-collegamento con il beneficiario, i componenti della sua famiglia, la comunità ed i gruppi della zona di residenza (volontari, parrocchia, quartiere) ed i servizi e le strutture sociali e sanitarie responsabili della cura/assistenza del beneficiario.L'incarico di amministratore è gratuito . Può ottenere un equo indennizzo per la sua attività ed il rimborso delle spese affrontate ma la sua attività non può gravare sul bilancio dello Stato.
LA NOMINA, IL DECRETO.
La nomina di una persona giusta, è fondamentale.
La scelta va fatta con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario. La preferenza va di norma ai parenti e alla persona stabilmente convivente. Possono comunque essere amministratori anche altre persone idonee che andranno individuate dallo stesso giudice tutelare.
Il decreto deve indicare la durata dell'incarico di amministratore e quindi dell'amministrazione stessa, che può essere a tempo determinato o indeterminato.
Inoltre, il decreto determina l'oggetto dell'amministrazione, con l'indicazione degli atti che l'amministratore può o deve compiere in nome e per conto del beneficiario, degli atti che il beneficiario compie solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno e dei limiti di spese che l'amministratore può sostenere con l'utilizzo del denaro di cui il beneficiario dispone.
Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti quegli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
Il decreto deve infine prevedere la periodicità con cui l'amministratore di sostegno è tenuto a riferire al giudice circa l'attività svolta e circa le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Il provvedimento di istituzione dell'amministratore di sostegno è flessibile nei suoi contenuti per tutto il tempo della sua validità.
Infatti il giudice tutelare può integrare e/o modificare le decisioni assunte e addirittura provvedere alla sostituzione dell'amministratore di sostegno qualora esso si riveli inidoneo a realizzare la piena tutela dell'interessato.
Il decreto è immediatamente esecutivo.
L'ALBO DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO
Con delibera di Giunta Comunale n. del , l'Amministrazione di Roè Volciano ha istituito l'Albo degli Amministratori di Sostegno. L'Albo costituisce un utile strumento per il servizio sociale e per il Giudice Tutelare, in tutte quelle situazioni in cui il beneficiario non possa contare su una rete parentale o di conoscenza, tale da assicurare una nomina adeguata. Per fare richiesta di iscrizione all'Albo, è necessario avanzare specifica istanza al Servizio Sociale comunale, attraverso il modulo pubblicato sul sito internet comunale o reperibile presso gli uffici comunali. I requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo sono i seguenti:
- aver conseguito la maggiore età;
- essere cittadino italiano, residente nella Provincia di Brescia;
- possedere professionalità ed esperienze utili allo svolgimento dell'attività di amministratore di sostegno, con particolare riferimento ad esperienze di volontariato;
- disponibilità alla partecipazione ad attività di informazione e aggiorn amento sulla figura dell'Amministratore di sostegno;
- non aver riportato condanne penali ne avere carichi penali pendenti
In seguito alla presentazione dell'istanza, il soggetto richiedente sarà chiamato dai responsabili del Servizio Sociale, per un colloquio di approfondimento.
Come fare
Ecco come fare per accedere al servizio:
Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare dal beneficiario, familiari, affini, o altri soggetti legittimati. Non è necessaria la presenza di un avvocato. Gli operatori sociali possono anche attivare il procedimento se necessario.
Cosa serve
Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:
Ricorso al Giudice Tutelare
Eventuali documenti attestanti la difficoltà o l'incapacità del beneficiario di gestirsi autonomamente
Preferibile la presentazione del ricorso da parte di un familiare, ma può essere presentato anche da un professionista del settore
Cosa si ottiene
Il servizio consente di ottenere:
- Nomina di un amministratore di sostegno
- Cura e amministrazione degli interessi personali e patrimoniali del beneficiario
- Supporto continuo o temporaneo secondo le necessità della persona
- Periodici resoconti al Giudice Tutelare sull'attività svolta
Tempi e scadenze
Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:
Il procedimento di nomina e l'incarico di amministratore possono essere avviati senza ritardi, ma la durata dell'incarico dipende dalle necessità del beneficiario e può essere modificata dal Giudice Tutelare. L'amministratore è obbligato a riferire periodicamente sui progressi e sulla situazione del beneficiario.
Quanto costa
Il servizio è gratuito. L'amministratore può essere indennizzato per le spese sostenute, ma non può ricevere un compenso per l'incarico.
Procedure collegate all'esito
Dopo la nomina, l'amministratore svolge attività di cura e gestione, con la supervisione del Giudice Tutelare, che può modificare l'incarico o sostituire l'amministratore se necessario. Il beneficiario può dissentire e chiedere una revisione del provvedimento.
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Copertura geografica
Comune di Roè Volciano
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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