Ecco come fare per accedere al servizio:
Per accedere al servizio, l'interessato o un suo familiare deve presentare una domanda formale presso il Servizio Sociale, dichiarando l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti. Il Servizio Sociale provvederà alle opportune verifiche e valutazioni.
L’interessato o un suo familiare deve presentare formale domanda presso il Servizio Sociale dichiarando l’esistenza di parenti tenuti agli alimenti; il Servizio Sociale provvederà alle opportune verifiche e valutazioni.
Modalità di valutazione della situazione economica e partecipazione al costo del servizio.
L’utente, o per lui i familiari delegati alla riscossione, versano l’intero reddito annuo direttamente alla struttura residenziale, fino alla concorrenza massima della retta.
Qualora esistano congiunti tenuti agli alimenti come da art. 433 del Codice Civile, in grado di provvedere, gli stessi sono chiamati a contribuire economicamente, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.
- Qualora l’interessato sia proprietario di beni immobili, l’Amministrazione Comunale richiederà allo stesso di sottoscrivere l’impegno di garanzia a favore del Comune. Non viene riconosciuto alcun contributo ai ricoverandi che hanno fatto donazione o una cessione di proprietà a vantaggio di familiari nei due anni precedenti il ricovero. Casi eccezionali saranno oggetto di attenta valutazione.
- Sono comunque esclusi dall’integrazione comunale:
- I titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, fino alla concorrenza del valore dell’immobile certificato da perizia di stima di un professionista incaricato dall’utente. L’integrazione verrà riconosciuta fino al momento della vendita dell’immobile e restituita dall’utente al termine della transazione. Non si procede nel senso anzidetto in relazione alla casa di abitazione, allorché la stessa sia occupata dal solo coniuge e/o altri familiari che, alla data del ricovero, fossero conviventi o a familiari e loro congiunti che vi trasferiscano la residenza entro 6 mesi dal ricovero dell’utente e non risultino titolari di diritto di proprietà o di diritti reali su altri immobili, alla data del ricovero dell’utente.
- I titolari di valori mobiliari di valore superiore ad € 6.000,00 e comunque fino al totale esaurimento della somma eccedente gli € 6.000,00.
L’interessato dovrà comunicare all’Ufficio la propria situazione economica, in modo completo, comprendendo eventuali indennità per invalidità o altro ed eventuali depositi e/o titoli posseduti. Il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, qualora il ricoverato percepisca emolumenti arretrati o somme a qualsiasi titolo non considerate al momento della quantificazione del contributo integrativo, tali emolumenti devono essere versati al Comune fino alla copertura dei costi rimasti a carico dell’Ente. (art.2740 del Cod.Civ.)
- Per le persone prive di familiari tenuti agli alimenti può essere valutata l’opportunità di mantenere nelle disponibilità dell’interessato una somma per spese eccezionali. Il Comune si rivarrà comunque sugli eventuali eredi fino alla copertura delle somme erogate.
- Potrà essere valutata l’opportunità di lasciare comunque una somma mensile per le piccole necessità che non potrà superare l’importo di Euro 70,00 per dodici mensilità.
Ai fini delle modalità di contribuzione i ricoveri di durata temporanea, valutati come necessari dal Servizio di assistenza sociale comunale, sono equiparati ai ricoveri definitivi.
Composizione del nucleo familiare ai fini ISEE
Nucleo anagrafico ad eccezione del soggetto che usufruisce del servizio e di eventuali altri componenti inseriti in strutture residenziali, per le quali versino l’intero reddito e non siano titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali su immobili. Non vengono inoltre considerati i componenti del nucleo familiare non tenuti agli alimenti ai sensi dell’art.433 del Codice Civile, percettori di reddito.